21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-189/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 - Regolamenti (CE) nn. 2406/96 e 850/98 - Regime di controllo nel settore della pesca - Controlli e ispezioni non soddisfacenti - Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni - Esecuzione delle sanzioni - Inadempimento di ordine generale alle disposizioni di un regolamento - Produzione dinanzi alla Corte di elementi complementari volti a dimostrare la generalità e la persistenza dell'inadempimento - Ammissibilità)
(2009/C 44/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e F. Jimeno Fernández, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Violazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334, pag. 1), e 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1) — Controlli insoddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna,
—
non avendo effettuato in modo soddisfacente il controllo e l'ispezione, nel suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità, dell'esercizio della pesca, ed in particolare delle attività di sbarco e commercializzazione di specie soggette a disposizioni relative alla taglia minima in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, e non avendo destinato le risorse umane necessarie al controllo e all'ispezione dell'esercizio della pesca, nonché
—
non avendo provveduto con sufficiente fermezza all'adozione dei provvedimenti opportuni nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di pesca, segnatamente tramite l'avvio di azioni amministrative o penali e la comminazione ai suddetti responsabili di sanzioni dissuasive,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
(1) GU C 129 del 9.6.2007.
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