16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-199/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Direttiva 93/38/CEE - Bando di gara - Realizzazione di uno studio - Criteri di esclusione automatica - Criteri di selezione qualitativa e di aggiudicazione)
2010/C 11/02
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki, agente, K. Christodoulou, dikigoros)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, 31, nn. 1 e 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), nonché degli artt. 12 e 49 CE — Selezione dei candidati ad una procedura ristretta o negoziata — Criteri di esclusione
Dispositivo
1)
A causa, da una parte, dell’esclusione, in forza della sezione III, punto 2.1.3, lett. b), secondo comma, del bando di gara pubblicato dall’ERGA OSE AE il 16 ottobre 2003, recante i nn. 2003/S 205-185214 e 2003/S 206-186119, degli uffici studi e dei progettisti stranieri che avevano manifestato il loro interesse alle gare bandite dall’ERGA OSE AE nei sei mesi precedenti la data della manifestazione di interesse per la gara oggetto del bando citato, e che avevano dichiarato qualifiche corrispondenti a categorie di diplomi diverse da quelle richieste per tale gara, e a causa, dall’altra, dell’omessa distinzione, nella sezione IV, punto 2, del bando citato, tra criteri di selezione qualitativa e criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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