6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07)
(Cause riunite C-200/07 e C-201/07) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Parlamento europeo - Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro - Domanda di risarcimento del danno morale - Immunità dei membri del Parlamento europeo)
(2008/C 313/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Alfonso Luigi Marra
Convenuti: Eduardo De Gregorio (C-200/07), Antonio Clemente (C-201/07)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, 152, pag. 13) e dell'art. 6, n. 2, del Regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1) — Domanda di risarcimento del danno morale subito a causa di espressioni ingiuriose formulate da un membro del Parlamento europeo — Competenza del giudice civile a statuire sull'esistenza dell'immunità in assenza di una decisione del Parlamento europeo
Dispositivo
Le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell'ambito di un'azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso,
—
il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell'immunità;
—
il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento europeo che emetta al più presto un parere;
—
il giudice nazionale, qualora ritenga che il deputato europeo goda dell'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all'azione promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.
(1) GU C 229 del 17.9.2005.
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