1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)/Administración General del Estado
(Causa C-222/07) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Art. 12 CE - Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità - Artt. 39 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE - Libertà fondamentali garantite dal Trattato CE - Art. 87 CE - Aiuto di Stato - Direttiva 89/552/CEE - Esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva - Obbligo degli operatori della televisione di destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una percentuale del 60 % di tale finanziamento destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna e che sono per la maggior parte prodotte dall’industria cinematografica spagnola)
2009/C 102/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)
Convenuta: Administración General del Estado
In presenza di: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Radiotelevisión Española (RTVE), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 12 CE, 87, n. 3, CE e dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) — Obbligo, per gli operatori della televisione, di destinare una percentuale dei loro proventi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, essendo una quota del 60 % di tale finanziamento destinata ad opere in lingua originale spagnola prodotte per la maggior parte dall’industria cinematografica spagnola
Dispositivo
1)
La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE e, più in particolare, il suo art. 3 nonché l’art. 12 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura adottata da uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che fa obbligo agli operatori della televisione di destinare il 5 % dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60 % di tale 5 % a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.
2)
L’art. 87 CE dev’essere interpretato nel senso che una misura adottata da uno Stato membro, quale quella oggetto della causa principale, che fa obbligo agli operatori della televisione di destinare il 5 % dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60 % di tale 5 % a opere la cui lingua ufficiale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell’industria cinematografica di questo stesso Stato membro.
(1) GU C 155 del 7.7.2007.
Full & Egal Universal Law Academy