8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich
(Causa C-228/07) (1)
(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, n. 1, lett. b) e g), 10, n. 1, e 69 - Libera circolazione delle persone - Artt. 39 CE e 42 CE - Regime legale dell'assicurazione pensione o infortunio - Prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità - Anticipo versato ai disoccupati richiedenti - Qualifica della prestazione come «prestazione di disoccupazione» o come «prestazione d'invalidità» - Requisito di residenza)
(2008/C 285/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Jörn Petersen
Convenuta: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 39 CE nonché dell'art. 4, n. 1, lett. b) e g), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Qualificazione come prestazione di disoccupazione ovvero come prestazione d'invalidità di una prestazione in denaro a titolo di assicurazione contro la disoccupazione, il cui versamento non è subordinato né alla condizione che il richiedente sia capace di lavorare, né alla condizione che esso sia disposto a lavorare, e concessa, a titolo di anticipo, fino alla decisione definitiva, unicamente ai disoccupati che abbiano preventivamente chiesto l'assegnazione di una prestazione di pubblica assicurazione pensionistica o contro gli infortuni a causa di una parziale incapacità lavorativa o di un'incapacità di guadagno — Normativa nazionale che prevede la sospensione del diritto a tale prestazione qualora l'interessato soggiorni in un altro Stato membro
Dispositivo
1)
Una prestazione come quella oggetto della causa principale dev'essere considerata una «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavorati subordinati, ai lavori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.
2)
L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione come quella oggetto della causa principale, da considerarsi «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, alla condizione che i beneficiari abbiano la residenza nel territorio nazionale di tale Stato membro, non avendo per altro esso prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che una siffatta condizione è obiettivamente giustificata e proporzionata.
(1) GU C 170 del 21.7.2007.
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