21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sony Music Entertainment (Germany) GmbH/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH
(Causa C-240/07) (1)
(Diritti connessi al diritto d'autore - Diritti dei produttori di fonogrammi - Diritto di riproduzione - Diritto di distribuzione - Durata di protezione - Direttiva 2006/116/CE - Diritti dei cittadini di Stati terzi)
(2009/C 69/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Sony Music Entertainment (Germany) GmbH
Convenuto: Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof (Germania) — Interpretazione dell'art. 10, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12) — Applicabilità della durata di protezione a un'opera che non è mai stata protetta nello Stato membro in cui è chiesta la protezione e il cui titolare non è un cittadino comunitario
Dispositivo
1)
La durata di protezione prevista dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, si applica, in forza dell'art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.
2)
L'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l'opera o il soggetto in questione, alla data del 1o luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro in applicazione delle disposizioni nazionali di quest'ultimo in materia di diritto d'autore o di diritti connessi e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali.
(1) GU C 170 del 21.7.2007.
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