1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Repubblica di Estonia) — JK Otsa Talu OÜ/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
(Causa C-241/07) (1)
(FEAOG - Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali)
2009/C 180/04
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: JK Otsa Talu OÜ
Convenuto: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli artt. 22, 23, 24, n. 1, 37, n. 4, e 39 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80) — Normativa nazionale che riserva il sostegno agroambientale ai soli richiedenti che già hanno beneficiato di un sostegno nel corso dell'esercizio precedente e esclusione dei nuovi richiedenti che si impegnano a organizzare i loro metodi di produzione secondo criteri agroambientali
Dispositivo
Le disposizioni dell’art. 24, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2223, in combinato disposto con gli artt. 37, n. 4, e 39 di detto regolamento, non ostano a che uno Stato membro restringa, per insufficienza delle risorse di bilancio, la categoria dei beneficiari del sostegno a favore dello sviluppo rurale ai soli agricoltori che abbiano già fruito di una decisione di concessione di un sostegno siffatto ai sensi dell’esercizio di bilancio precedente.
(1) GU C 170 del 21.7.2007.
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