20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Trespa International BV/Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV
(Causa C-248/07) (1)
(Regolamento di attuazione del codice doganale comunitario - Artt. 291 e 297 - Trattamento tariffario favorevole - Destinazione particolare - Nozione di «persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica» - Nozione di «cessione di merci all'interno della Comunità» - Nozione di «cessionario»)
(2008/C 327/05)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Trespa International BV
Convenuta: Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione degli artt. 1 bis, 291 e 297 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Nozione di «cessione di merci all'interno della Comunità», di «persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica» e di «cessionario»
Dispositivo
1)
L'art. 291, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce (…)» contenuta in tale articolo designa la persona cui la merce è destinata e che ha l'intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista, indipendentemente dal fatto che effettui essa stessa la dichiarazione doganale o che si faccia rappresentare a tal fine ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario. La suddetta nozione non designa il rappresentante di tale persona presso le autorità doganali, ad eccezione del caso in cui si ritenga che detta persona agisca in nome proprio e per proprio conto in forza dell'art. 5, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 e debba quindi essere considerata come un importatore.
2)
L'art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che non vi è cessione di merci all'interno della Comunità europea in una situazione in cui le merci sono importate in Belgio e successivamente trasportate nei Paesi Bassi se la persona autorizzata agisce per conto dell'importatore finale, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio. Il mero fatto che le merci siano state importate e sdoganate in Belgio e quindi trasportate nei Paesi Bassi è irrilevante per accertare l'esistenza di una cessione ai sensi di tale disposizione. In caso di cessione, il cessionario deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'art. 291 di detto regolamento.
3)
L'art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «cessionario» che vi figura non designa un agente doganale che effettua le formalità doganali per conto dell'importatore.
(1) GU C 170 del 21.7.2007.
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