1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-250/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/38/CEE - Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara - Presupposti - Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta - Termine)
2009/C 180/05
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki, agente, V. Christianos, dikigoros)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 20, n. 2, e 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Procedura di messa in concorrenza per lo studio, la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione di due unità termoelettriche destinate alla centrale termoelettrica di Atherinolakkos a Creta
Dispositivo
1)
Ritardando senza giustificazioni la risposta alla richiesta di un offerente di precisazioni relative ai motivi del rigetto della sua offerta, la Repubblica ellenica è venuta meno all’obbligo ad essa incombente a norma dell’art. 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica ellenica e la Commissione delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 155 del 7.7.2007.
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