24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)) — Intel Corporation Inc./Cpm United Kingdom Limited
(Causa C-252/07) (1)
(Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Art. 4, n. 4, lett. a) - Marchi notori - Tutela contro l'uso di un marchio identico o simile posteriore - Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio)
(2009/C 19/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Intel Corporation Inc.
Convenuta: Cpm United Kingdom Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) — Marchio anteriore che gode di notorietà — Criteri che consentono di constatare l'esistenza di un nesso quale definito nella sentenza C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV
Dispositivo
1)
L'art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un nesso, quale definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
2)
Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.
3)
Il fatto che:
—
il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e
—
tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non significativamente simili e
—
il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio
non implica necessariamente l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.
4)
L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
5)
Il fatto che:
—
il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e
—
tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non significativamente simili e
—
il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio e
—
il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto
non è sufficiente a provare che l'uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104.
6)
L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che:
—
l'uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest'ultimo non è unico;
—
un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore;
—
la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.
(1) GU C 183 del 4.8.2007.
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