6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Causa C-253/07) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport - Prestazioni di servizi fornite alle persone che esercitano lo sport - Prestazioni di servizi fornite ad associazioni prive di personalità giuridica e a persone giuridiche - Inclusione - Presupposti)
(2008/C 313/10)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club
Convenuta: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Oggetto
Interpretazione dell'art. 13 A, n. 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, Sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di talune prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Nozione di «persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica» — Ambito d'applicazione ratione personae
Dispositivo
1)
L'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso copre anche, nel contesto di persone che esercitano lo sport, prestazioni di servizi fornite a persone giuridiche e a associazioni prive di personalità giuridica, purché — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — tali prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento, siano fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo e i beneficiari effettivi di dette prestazioni siano persone che esercitano lo sport.
2)
L'espressione «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport», impiegata all'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva 77/388, non autorizza gli Stati membri a limitare l'esenzione prevista da tale disposizione con riferimento ai destinatari delle prestazioni di servizi in questione.
(1) GU C 183 del 4.8.2007.
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