16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-256/07) (1)
(Codice doganale comunitario - Rimborso di dazi doganali - Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) - Valore in dogana - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 145, nn. 2 e 3 - Considerazione, nell’ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita - Applicazione nel tempo - Norme sostanziali - Norme di procedura - Retroattività di una norma - Validità)
2009/C 113/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Mitsui & Co. Deutschland GmbH
Convenuta: Hauptzollamt Düsseldorf
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444 (GU L 68, pag. 11) — Validità di tali ultime disposizioni qualora applicabili retroattivamente anche alle importazioni per cui la dichiarazione in dogana è stata accettata prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione n. 444/2002 — Presa in considerazione, nell’ambito della determinazione del valore in dogana delle merci importate, dei pagamenti effettuati da parte del venditore in esecuzione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di compravendita per rimborsare all’acquirente le spese derivanti da prestazioni a titolo di garanzia che quest’ultimo ha dovuto fornire ai propri acquirenti a causa dei vizi delle merci
Dispositivo
1)
L’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l’art. 145, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444, devono essere interpretati nel senso che, qualora vizi delle merci, rivelati dopo l’immissione in libera pratica di tali merci, ma relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del compratore — rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di quest’ultimo —, siffatti rimborsi possono comportare una riduzione del valore di transazione delle dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore.
2)
L’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non si applica alle importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate prima del 19 marzo 2002.
(1) GU C 183 del 4.8.2007.
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