20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España SA
(Causa C-260/07) (1)
(Concorrenza - Intese - Art. 81 CE - Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili - Esenzione - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Art. 12, n. 2 - Regolamento (CEE) n. 2790/1999 - Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) - Durata dell’esclusiva - Fissazione del prezzo di vendita al pubblico)
2009/C 141/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Pedro IV Servicios, S.L.
Convenuto: Total España SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE, dell’ottavo «considerando» e degli artt. 10 e 12, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), e degli artt. 4, lett. a), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Accordo di somministrazione in esclusiva di carburanti e combustibili fra un fornitore ed un gestore di una stazione di servizio — Necessità per il fornitore di essere proprietario del terreno e delle installazioni della stazione di servizio o carattere sufficiente di altri titoli giuridici che gli consentano di affittare la stazione di servizio ad un rivenditore proprietario del terreno su cui sorge quest’ultima — Restrizione della libertà del rivenditore di fissare un proprio prezzo di vendita
Dispositivo
1)
L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga che esso prevedeva, tale disposizione non esigeva che il fornitore fosse proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore.
2)
L’art. 5, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione esige che il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita o, nel caso in cui non ne sia il proprietario, che affitti tali beni presso terzi non collegati al rivenditore.
3)
Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale
(1) GU C 183 del 4.8.2007.
Full & Egal Universal Law Academy