20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgio) — VTB-VAB NV (C-261/07) Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)
(Cause riunite C-261/07 e C-299/07) (1)
(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Normativa nazionale che vieta le offerte congiunte ai consumatori)
2009/C 141/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)
Convenute: Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta le offerte congiunte ai consumatori
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.
(1) GU C 199 del 25.8.2007.
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