21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège — Belgio) — Stato belga — SPF Finances/Truck Center SA
(Causa C-282/07) (1)
(Libertà di stabilimento - Artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) - Libera circolazione dei capitali - Artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) - Imposizione delle persone giuridiche - Redditi da capitali e da beni mobili - Ritenuta alla fonte dell'imposta - Ritenuta di imposta mobiliare - Riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società non residenti - Non riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società residenti - Convenzione fiscale tesa a prevenire la doppia imposizione - Restrizione - Insussistenza)
(2009/C 44/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Liège
Parti
Ricorrente: Stato belga — SPF Finances
Convenuta: Truck Center SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Liège — Interpretazione degli artt. 56 CE e 57 CE — Libera circolazione dei capitali — Imposizione delle persone giuridiche — Ritenuta di imposta mobiliare riscossa dalle autorità fiscali di uno Stato membro sui redditi da capitale attribuiti da una società stabilita nello stesso Stato ad una società stabilita in un altro Stato membro — Non riscossione della ritenuta quando tali redditi sono attribuiti ad una società stabilita nel medesimo Stato membro — Differenza di trattamento non giustificata o differenza di situazione che giustifica un trattamento differenziato? — Impatto, sotto tale profilo, di una convenzione bilaterale tesa a prevenire la doppia imposizione
Dispositivo
Gli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), 73 B del Trattato CE e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa fiscale di uno Stato membro, come quella contestata nella causa principale, che prevede una ritenuta alla fonte dell'imposta sugli interessi versati da una società residente in tale Stato ad una società beneficiaria residente in un altro Stato membro, ma esonera da tale ritenuta gli interessi versati ad una società beneficiaria residente nel primo Stato membro, i cui redditi sono tassati da quest'ultimo Stato membro a titolo dell'imposta sulle società.
(1) GU C 199 del 25.8.2007.
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