21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/12
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-283/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Art. 1 - Nozione di «rifiuto» - Rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche - Combustibile da rifiuti di qualità elevata - Trasposizione non corretta)
(2009/C 44/20)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e G. Fiengo, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Combustibili derivati da rifiuti (RDF) e rottami di ferro destinati ad essere utilizzati nell'attività siderurgica e metallurgica — Esclusione dall'ambito di applicazione della legge nazionale di trasposizione
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni quali:
—
l'art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e
—
l'art. 1, comma 29, lett. b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché gli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 199 del 25.8.2007.
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