7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
(Causa C-285/07) (1)
(Direttiva 90/434/CEE - Scambio internazionale di azioni - Neutralità fiscale - Presupposti - Artt. 43 CE e 56 CE - Normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento del valore contabile delle quote conferite in cambio delle nuove quote ricevute, e pertanto la neutralità fiscale del conferimento, all'iscrizione di tale valore nel bilancio fiscale della società acquirente straniera - Compatibilità)
(2009/C 32/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: A.T.
Convenuto: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
Con l'intervento di: Bundesministerium der Finanzen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) e degli artt. 43 CE e 56 CE — Socio che riceve titoli rappresentativi del capitale sociale della società acquirente in cambio di titoli della società acquistata — Tassazione del socio della società acquistata — Normativa fiscale di uno Stato membro che subordina la possibilità per il socio di assegnare il valore contabile (Buchwertansatz) ai titoli ricevuti in cambio alla condizione che la società acquirente assegni, a sua volta, il valore contabile ai titoli scambiati (doppelte Buchwertverknüpfung).
Dispositivo
L'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale uno scambio di azioni dà luogo ad imposizione, nei confronti dei soci della società acquisita, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle quote conferite e il loro valore corrente, a meno che la società acquirente non iscriva nel proprio bilancio fiscale il valore contabile storico delle quote conferite.
(1) GU C 247 del 20.10.2007.
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