20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket
(Causa C-291/07) (1)
(IVA - Luogo delle operazioni imponibili - Criterio di collegamento fiscale - Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il destinatario - Qualità di soggetto passivo - Servizi forniti ad una fondazione nazionale che esercita un'attività economica e un'attività non economica)
(2008/C 327/06)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti
Ricorrente: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet
Convenuto: Skatteverket
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli artt. 56, n. 1, lett. c), e 196 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Fondazione nazionale che esercita, nel contempo, attività economiche e altre attività, facendo ricorso, nell'ambito delle sue attività non rientranti nella sfera di applicazione della direttiva, a servizi di consulenza forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
Dispositivo
L'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/59/CE, e l'art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbono essere interpretati nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza fornita da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, il quale destinatario esercita allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dall'ambito di applicazione di tali direttive, deve essere considerato avente la qualifica di soggetto passivo, anche se la detta prestazione viene utilizzata solo per il fabbisogno di queste ultime attività.
(1) GU C 183 del 4.8.2007.
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