1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg
(Causa C-300/07) (1)
(Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di forniture e di servizi - Casse pubbliche di assicurazione malattia - Organismi di diritto pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara - Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti)
2009/C 180/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik
Convenuta: AOK Rheinland/Hamburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’art. 1, nn. 2, lett. c) e d), 4, 5 e 9, secondo comma, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Bando d’appalto di una cassa malattia rientrante in un sistema legale di assicurazione relativo alla fornitura di calzature ortopediche a vantaggio degli assicurati — Nozione di «organismo di diritto pubblico» — Prestazioni che comprendono la fornitura di calzature fabbricate secondo le esigenze individuali di ciascun assicurato, nonché una consultazione dettagliata riguardante l’utilizzazione del prodotto — Qualificazione di tali prestazioni nell’ambito degli «appalti pubblici di forniture» o in quello degli «appalti pubblici di servizi»
Dispositivo
1)
L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di tale direttiva.
2)
Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso.
3)
Qualora nell’appalto considerato la prestazione di servizi risulti preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale, concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della remunerazione degli interventi di tale stesso operatore.
(1) GU C 235 del 6.10.2007.
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