1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra — Regno Unito) — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-302/07) (1)
(Prima e sesta direttiva IVA - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Norme riguardanti l’arrotondamento degli importi dell’IVA - Metodi e livelli di arrotondamento)
2009/C 102/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Londra
Parti
Ricorrente: J D Wetherspoon PLC
Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale. — VAT and Duties Tribunal, Londra –Interpretazione degli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), 12, n. 3, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell’art. 2, commi primo e secondo, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301) — Regole concernenti l’arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto
Dispositivo
1)
Il diritto comunitario, allo stato attuale, non prevede prescrizioni specifiche circa il metodo di arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto. In mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta agli Stati membri determinare le norme e i metodi per l’arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto; gli Stati membri, all’atto di siffatta determinazione, sono tenuti a rispettare i principi sui quali si fonda il sistema comune di tale imposta, segnatamente i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. In particolare, il diritto comunitario, da un lato, non osta all’applicazione di una norma nazionale che imponga l’arrotondamento per eccesso degli importi dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui la frazione dell’unità valutaria minima interessata sia pari o superiore a 0,50 e, dall’altro, non richiede che ai soggetti passivi sia consentito arrotondare per difetto l’importo dell’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui sia comprensivo di una frazione dell’unità valutaria minima nazionale.
2)
In caso di una vendita ad un prezzo comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, in mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta ad ogni Stato membro stabilire, entro i limiti del diritto comunitario, segnatamente nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, il livello al quale l’arrotondamento di un importo dell’imposta sul valore aggiunto che comporta una frazione dell’unità valutaria minima nazionale possa o debba essere effettuato.
3)
Considerato che gli operatori che calcolano i prezzi di vendita dei loro beni e delle loro prestazioni di servizi includendo l’imposta sul valore aggiunto si trovano in una situazione diversa rispetto a quelli che effettuano il medesimo genere di operazioni a prezzi non comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, i primi non possono avvalersi del principio di neutralità fiscale per reclamare l’autorizzazione a procedere parimenti all’arrotondamento per difetto a livello della serie di prodotti e della transazione degli importi dell’imposta sul valore aggiunto dovuti.
(1) GU C 211 dell’8.9.2007.
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