16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen
(Causa C-309/07) (1)
(Politica agricola comune - Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari - Direttiva 85/73/CEE)
2009/C 113/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Firma Baumann GmbH
Convenuto: Land Hessen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, n. 3, e allegato A, capitolo I, punti 1, 2, lett. a) e 4 lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) come modificato con direttiva CE del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Regolamento che distingue tra macellazioni effettuate da grandi aziende e altre operazioni di macellazione e gradua l’importo del contributo tra le varie specie di animali in ordine decrescente e che aumenta i contributi per le macellazioni effettuate al di fuori dell’orario normale
Dispositivo
1)
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di animale.
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione dell’impresa e del numero di capi macellati per tipo di animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
2)
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione dei capi, quando tale aumento rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da coprire.
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione dei capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari effettivamente sostenute.
(1) GU C 247 del 20.10.2007.
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