24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Lahti Energia Oy
(Causa C-317/07) (1)
(Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Depurazione e incenerimento - Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti - Nozione di rifiuto - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento)
(2009/C 19/08)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Lahti Energia Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 3, punti 1, 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Depurazione e incenerimento, in una caldaia a vapore di una centrale elettrica — Nozione di rifiuti — Nozioni di impianto di incenerimento e di coincenerimento
Dispositivo
1)
La nozione di «rifiuto» contenuta all'art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.
2)
La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all'art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall'impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.
3)
In circostanze come quelle di cui alla causa principale:
—
un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76;
—
una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.
(1) GU C 211 dell'8.9.2007.
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