16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), The Nasdaq Stock Market Inc.
(Causa C-320/07 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 5 - Diniego di registrazione - Marchio anteriore di notorietà NASDAQ - Segno figurativo «nasdaq» - Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Pubblico pertinente)
2009/C 113/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Antartica Srl (rappresentanti: avv.ti E. Racca e A. Fusillo)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), The Nasdaq Stock Market Inc. (rappresentanti: avv.ti J. van Manen e J. Hofhuis, advocaten)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica / UAMI, con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2005, R752/2004-2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — Interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Antartica Srl è condannata alle spese.
(1) GU C 211 dell’8.9.2007.
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