7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement di Parigi — Francia) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects
(Cause riunite C-362/70 e C-363/07) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Apparecchi multifunzione - Apparecchi costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, aventi funzione di fotocopiatrice - Voce 8471 - Voce 9009)
(2009/C 32/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance du VIIe arrondissement di Parigi
Parti
Ricorrenti: Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)
Convenuta: Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'Instance du VIIe arrondissement (Tribunale di primo grado) di Parigi (Francia) — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) nella versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale e validità del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9) — Macchina multifunzionale costituita dall'assemblaggio di un'unità stampante laser, di un'unità scanner e di un computer — Classificazione alla voce tariffaria 8471 60 40 (Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione) sulla base della regola generale 3 b) di interpretazione della NC (funzione di stampante che conferisce alla macchina il «carattere essenziale») ovvero alla voce 9009 12 00 (fotocopiatrici) in applicazione della nota 5 E del capitolo 84 della NC (apparecchio che svolge in modo autonomo una funzione specifica — la copia — diversa dall'elaborazione dell'informazione
Dispositivo
1)
La nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, deve essere interpretata nel senso che svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o operano in collegamento con siffatta macchina, la cui funzione non rientra nell'elaborazione dell'informazione.
2)
Se la funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi di cui alla causa principale è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, i detti apparecchi devono considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione di cui al regolamento n. 1719/2005, unità che, in applicazione della nota 5 C di tale capitolo, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 di detta nomenclatura. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente deve essere determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della suddetta nomenclatura. Per contro, se detta funzione di fotocopiatrice riveste un'importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, gli apparecchi di cui trattasi dovranno essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce corrispondente al modulo che conferisce ai predetti apparecchi il loro carattere essenziale. Ove non sia possibile operare tale determinazione, essi dovranno essere classificati nella voce 9009, in applicazione del punto 3, lett. c), delle dette regole generali.
3)
L'esame delle quinte questioni sottoposte non ha rilevato alcun elemento che possa incidere sulla validità del punto 4 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
(1) GU C 269 del 10.11.2007.
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