7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet
(Causa C-371/07) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 6, n. 2 - Prestazioni di servizi gratuiti effettuate dal soggetto passivo per scopi estranei alla sua impresa - Diritto a detrazione dell'IVA - Art. 17, n. 6, secondo comma - Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni del diritto alla detrazione previste dalla loro legislazione nazionale alla data dell'entrata in vigore della sesta direttiva)
(2009/C 32/11)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrenti: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S
Convenuto: Skatteministeriet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landstret — Interpretazione degli artt. 6, n. 2, e 17, n. 6, secondo comma, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto a detrazione dell'imposta relativa ai pasti forniti a titolo gratuito nella mensa di una società ai clienti e al personale di detta società — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore la loro legislazione in materia di esclusione del diritto a detrazione alla data di entrata in vigore della direttiva
Dispositivo
1)
L'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro applichi, successivamente all'entrata in vigore di detta direttiva, un'esclusione del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte gravante sulle spese legate ai pasti forniti gratuitamente dalle mense d'imprese nei rapporti d'affari e al personale durante riunioni lavorative, mentre, al momento di detta entrata in vigore, tale esclusione non era effettivamente applicabile alle dette spese, a causa di una prassi amministrativa che tassava le prestazioni fornite dalle mense nella misura del prezzo di costo calcolato sulla base dei costi di produzione, vale a dire il prezzo delle materie prime nonché i costi salariali relativi alla preparazione, e alla vendita di tali alimenti e bevande nonché all'amministrazione delle mense, in contropartita del diritto a detrazione integrale dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte.
2)
L'art. 6, n. 2, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, da un lato, non riguarda la fornitura a titolo gratuito di pasti nelle mense di imprese nei rapporti di affari in occasione di riunioni che si svolgono nei locali di queste imprese, qualora da dati oggettivi — il che spetta al giudice del rinvio verificare — risulti che tali pasti sono forniti per scopi strettamente professionali. D'altro lato, la detta disposizione riguarda in via di principio la fornitura a titolo gratuito di pasti da parte di un'impresa al suo personale nei suoi locali, a meno che — il che spetta del pari al giudice del rinvio valutare — le esigenze dell'impresa, quale quella di garantire la continuità e il buon svolgimento delle riunioni di lavoro, richiedano che la fornitura dei pasti sia effettuata dal datore di lavoro.
(1) GU C 247 del 20.10.2007.
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