7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ancona) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata
(Causa C-387/07) (1)
(Rifiuti - Nozione di «deposito temporaneo» - Direttiva 75/442/CEE - Decisione 2000/532/CE - Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici - Nozione di «imballaggi in materiali misti»)
(2009/C 32/12)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Ancona
Parti
Ricorrente: MI.VER Srl, Daniele Antonelli
Convenuta: Provincia di Macerata
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Ancona — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/422/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) e della decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (GU L 226, pag. 3) — Nozione di deposito temporaneo — Possibilità per il produttore di miscelare rifiuti riconducibili a diversi codici del Catalogo europeo dei rifiuti previsto dalla decisione 2000/532/CE
Dispositivo
1)
La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell'elenco allegato alla decisione 2000/532 al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003.
2)
Poiché la normativa nazionale riprende l'elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.
(1) GU C 283 del 24.11.2007.
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