20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/9
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano) — Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
(Causa C-394/07) (1)
(Convenzione di Bruxelles - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di diniego - Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto - Esclusione del convenuto dal procedimento dinanzi al Tribunale dello Stato di origine per inottemperanza a un ordine giudiziale)
2009/C 141/13
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d'appello di Milano
Parti
Ricorrente: Marco Gambazzi
Convenuti: DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello di Milano — Interpretazione degli art. 26 e 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles — Decisione il cui riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto — Decisione che impedisce ad una parte di difendersi («debarment») a causa del mancato rispetto di un ordine del giudice
Dispositivo
L’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel modo seguente:
il giudice dello Stato richiesto può tener conto, alla luce della clausola dell’ordine pubblico prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.
(1) GU C 283 del 24.11.2007.
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