24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/8
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 novembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-403/07) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 8101 e 8102 - Frantumazione e rottura di barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» - Tungsteno e molibdeno greggi, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione - Cascami e avanzi)
(2009/C 19/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Metherma GmbH & Co.KG
Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Cambiamento della voce doganale per barre di tungsteno o molibdeno ottenute per sinterizzazione al momento della rottura
Dispositivo
La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, vale a dire quella risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretata nel senso che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» rientrano rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10 della medesima. Tali barre, qualificabili come forma greggia dei rispettivi metalli e non come lavori di tali metalli, non possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90 della detta nomenclatura combinata.
(1) GU C 283 del 24.11.2007.
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