21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polonia) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
(Causa C-414/07) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 17, nn. 2 e 6 - Normativa nazionale - Detrazione dell'IVA sull'acquisto di carburante per taluni autoveicoli a prescindere dalla finalità dell'uso dei medesimi - Restrizione effettiva del diritto a detrazione - Esclusioni previste dalla normativa nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva)
(2009/C 44/27)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Parti
Ricorrente: Magoora sp. zoo
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Interpretazione dell'art. 17, nn. 2 e 6, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude il diritto a detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di carburante per taluni veicoli indipendentemente dallo scopo dell'utilizzazione (professionale o privata) del veicolo di cui trattasi — Modifica dei criteri relativi ai veicoli interessati dall'esclusione avente per effetto la limitazione de facto del campo di applicazione del diritto a detrazione rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore della direttiva nello Stato membro in questione
Dispositivo
L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, osta all'abrogazione da parte di uno Stato membro, all'atto del recepimento di tale direttiva nel diritto interno, di tutte le disposizioni nazionali che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte e gravante sugli acquisti di carburante destinato ad autoveicoli utilizzati per un'attività imponibile, sostituendo tali disposizioni, alla data di entrata in vigore di detta direttiva nel suo territorio, con norme che stabiliscono nuovi criteri in materia, qualora — punto la cui valutazione spetta al giudice a quo — queste ultime abbiano avuto l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione delle limitazioni di cui trattasi. Detto articolo osta comunque ad un'ulteriore modifica da parte di uno Stato membro della propria normativa entrata in vigore alla data di cui è causa che ampli la portata dell'ambito di applicazione delle limitazioni rispetto alla situazione preesistente alla data in parola.
(1) GU C 269 del 10.11.2007.
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