1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-424/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Direttiva 2002/21/CE - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi - Normativa nazionale - Nuovi mercati)
2010/C 113/03
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, agente, C. Koenig, professore, e S. Loetz, Rechtsanwalt)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 8, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso») (GU L 108, pag. 7), degli artt. 6, 7, 8, n. 1, 15, n. 3, e 16, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), nonché dell’art. 17, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Definizione, analisi e disciplina dei nuovi mercati — Normativa nazionale che definisce in modo generale i «nuovi mercati» e stabilisce requisiti restrittivi per quanto riguarda la loro regolamentazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione e l’applicazione del procedimento di consultazione previsto dal diritto comunitario relativo alle misure dirette a definire e analizzare detti mercati
Dispositivo
1)
Avendo adottato l’art. 9a della legge 22 giugno 2004 sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), degli artt. 6-8, nn. 1 e 2, 15, n. 3, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), nonché dell’art. 17, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
(1) GU C 283 del 24.11.2007.
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