12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-427/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337/CEE - Accesso alla giustizia - Direttiva 2003/35/CE)
2009/C 220/04
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, M. Collins, SC, D. McGrath, BL)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Omessa adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 3 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CEE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17)
Dispositivo
1)
L’Irlanda,
—
omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5-10 di tale direttiva, e
—
omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3-7, e 4, punti 2-4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione delle Comunità europee e l’Irlanda sopportano le proprie spese.
(1) GU C 269 del 10.11.2007.
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