13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Repubblica di Polonia) — Procedura di insolvenza aperta contro MG Probud Gdynia sp. z o.o.
(Causa C-444/07) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura)
2010/C 63/02
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Parte nel procedimento principale
MG Probud Gdynia sp. z o.o.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy Gdańsk — Interpretazione degli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Sequestro da parte delle autorità di uno Stato membro delle disponibilità finanziarie iscritte sul conto bancario di un’impresa dopo l’apertura nei suoi confronti di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro, nonostante le disposizioni del diritto nazionale dello Stato di apertura — Rifiuto di riconoscimento da parte di uno Stato membro, in mancanza dell’apertura di una procedura secondaria di insolvenza in tale Stato, della procedura di insolvenza aperta da un giudice di un altro Stato membro
Dispositivo
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.
(1) GU C 283 del 24.11.2007.
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