7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Modena) — Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna
(Causa C-446/07) (1)
(Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale - Etichettatura atta ad indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto alimentare - Denominazioni generiche ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 - Rilevanza)
2009/C 267/19
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Modena
Parti
Ricorrente: Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA
Convenuta: Regione Emilia-Romagna
con l’intervento di: Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile di Modena — Interpretazione degli artt. 3, n. 1 e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), ora artt. 3, n. 1 e 13, n. 2, del regolamento (CE) n. 510/06 — Denominazione di un prodotto alimentare evocativa di un luogo non registrata come DOP o IGP ai sensi del citato regolamento — Possibilità per i produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede ed in modo costante prima dell'entrata in vigore del regolamento di utilizzare nel mercato europeo la denominazione di cui trattasi — «Salame Felino»
Dispositivo
1)
Gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 2000, n. 2796, devono essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, la quale sia oggetto di una domanda di registrazione come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, non può essere considerata generica in attesa dell’eventuale trasmissione alla Commissione delle Comunità europee, da parte delle autorità nazionali, della domanda di registrazione. La genericità di una denominazione, ai sensi del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, non può essere presunta fintantoché la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione della denominazione, respingendola, se del caso, per la ragione specifica che detta denominazione è divenuta generica.
2)
Gli artt. 3, n. l, e 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, in combinato disposto con l’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, che non è registrata come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura del prodotto così denominato non induca in errore il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Per valutare se ciò si verifichi, i giudici nazionali possono prendere in considerazione la durata dell’uso della denominazione. L’eventuale buona fede del produttore o rivenditore non è invece rilevante a tale proposito.
(1) GU C 51 del 23.2.2008.
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