20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
(Causa C-460/07) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 17, nn. 2 e 6 - Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte - Spese di costruzione di un edificio destinato da un soggetto passivo all’impresa - Art. 6, n. 2 - Utilizzo di una parte dell’edificio per fini privati - Vantaggio economico rispetto a coloro che non sono soggetti passivi - Parità di trattamento - Aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE - Esclusione del diritto a detrazione)
2009/C 141/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Sandra Puffer
Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 87 CE e dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la costruzione di un immobile utilizzato principalmente a scopo abitativo privato e destinato, per la parte restante, alla locazione imponibile — Normativa nazionale che disciplina l’uso privato come prestazione esente ed esclude, nella versione applicabile alla data di entrata in vigore della direttiva, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte relativa alle parti dell’immobile utilizzate per le esigenze private del soggetto passivo — Validità della direttiva 77/388/CEE e, in particolare, del suo art. 17, nella misura in cui essa crea, al momento dell’acquisto di un immobile ad uso abitativo, un vantaggio fiscale a beneficio dei soggetti passivi che utilizzano anche in minima parte il proprio immobile a fini professionali, rispetto agli altri soggetti passivi e ai cittadini di altri Stati membri
Dispositivo
1)
Gli artt. 17, n. 2, lett. a), e 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, non pregiudicano il principio generale di diritto comunitario della parità di trattamento in quanto tali disposizioni possono conferire ai soggetti passivi, tramite il meccanismo del diritto alla detrazione integrale ed immediata dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per la costruzione di un immobile ad uso misto e la successiva tassazione scaglionata di tale imposta sull’utilizzo privato del detto immobile, un beneficio finanziario rispetto a coloro che non siano soggetti passivi e ai soggetti passivi che utilizzino il loro immobile solo a fini abitativi privati.
2)
L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un provvedimento nazionale che attui l’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva 77/388 e che preveda che il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte sia limitato ai soggetti passivi che realizzino operazioni soggette ad imposta, esclusi quelli che effettuino esclusivamente operazioni esenti, in quanto tale provvedimento nazionale può conferire un beneficio finanziario ai soli soggetti passivi che realizzino operazioni soggette ad imposta.
3)
L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la deroga da esso prevista non si applica ad una disposizione nazionale la quale modifica una normativa esistente alla data di entrata in vigore di tale direttiva, si basa su una logica differente da quella della normativa anteriore e istituisce nuove procedure. A tal riguardo, è irrilevante la questione se il legislatore nazionale abbia proceduto alla modifica della normativa nazionale anteriore basandosi su un’interpretazione esatta o erronea del diritto comunitario. La questione se una siffatta modifica di una disposizione nazionale pregiudichi, alla luce dell’applicabilità dell’art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, anche un’altra disposizione nazionale dipende dal carattere interdipendente o autonomo delle dette disposizioni nazionali, cosa che spetta al giudice nazionale stabilire.
(1) GU C 315 del 22.12.2007.
Full & Egal Universal Law Academy