18.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M. Elgafaji, N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-465/07) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Art. 2, lett. e) - Rischio effettivo di subire un grave danno - Art. 15, lett. c) - Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Prova)
2009/C 90/06
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: M. Elgafaji, N. Elgafaji
Convenuta: Staatssecretaris van Justitie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione degli artt. 2, lett. e), e 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e relative al contenuto di dette qualifiche — Norme minime relative alle condizioni di concessione della qualifica di rifugiato — Livello di protezione pari a quello dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o, in caso negativo, criteri applicabili per accertare minacce gravi e individuali a causa di una violenza indiscriminata
Dispositivo
L’art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:
—
l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
—
l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
(1) GU C 8 del 12.1.2008.
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