4.4.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 82/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH
(Causa C-466/07) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di «trasferimento» - Cessione contrattuale di una parte di stabilimento ad un'altra impresa - Autonomia organizzativa dopo la cessione)
(2009/C 82/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Dietmar Klarenberg
Convenuta: Ferrotron Technologies GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Applicabilità della direttiva 2001/23/CE ad una cessione contrattuale di una parte di stabilimento a un'altra impresa che ingloba nella propria struttura organizzativa la parte di stabilimento ceduta senza conservare l'autonomia organizzativa di quest'ultima — Nozione di «trasferimento» ai sensi della direttiva 2001/23/CE
Dispositivo
L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima può essere applicata anche in una situazione in cui la parte di impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di proseguire un'attività economica identica o analoga, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 8 dell'8.12.2008.
Full & Egal Universal Law Academy