1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Repubblica francese/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-479/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 809/2007 - Definizione della nozione di «rete da imbrocco derivante» - «Thonaille» - Obbligo di motivazione - Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione)
2009/C 102/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.L. During, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. De Gregorio Merino, M.M. Joséphidès e E. Chaboureau, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik e M.T. van Rijn, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da imbrocco derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
3)
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 297 dell’8.12.2007.
Full & Egal Universal Law Academy