24.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 256/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te ’s-Gravenhage — Paesi Bassi) — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom
(Causa C-482/07) (1)
(Diritto dei brevetti - Specialità farmaceutiche - Regolamenti (CEE) n. 1768/92 e (CE) n. 1610/96 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Presupposti per la concessione di certificati a due o a più titolari di brevetti di base riguardanti lo stesso prodotto - Precisazione relativa all’esistenza di domande pendenti)
2009/C 256/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank te ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: AHP Manufacturing BV
Convenuto: Bureau voor de Industriële Eigendom
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te ’s-Gravenhage — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. c), 7, nn. 1 e 2, 9 e 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) e del «considerando» 17 e dell’art. 3, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30) — Rilascio di un certificato a un titolare di un brevetto di base avente ad oggetto un prodotto che ha costituito oggetto, alla data del deposito della domanda di certificato, di uno o più certificati rilasciati a uno o più titolari di altri brevetti di base
Dispositivo
L’art. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, considerato alla luce dell’art. 3, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta al rilascio di un certificato protettivo complementare al titolare di un brevetto di base per un prodotto per il quale, al momento del deposito della domanda di certificato, uno o più certificati sono già stati rilasciati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.
(1) GU C 8 del 12.1.2008.
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