6.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 232/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-484/07) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Ricongiungimento familiare - Art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Figlio di un lavoratore turco che ha coabitato con quest’ultimo per oltre tre anni, ma ha contratto matrimonio prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla disposizione di cui trattasi - Diritto nazionale che mette in discussione, per questo motivo, il permesso di soggiorno dell’interessato)
2011/C 232/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Fatma Pehlivan
Convenuto: Staatssecretaris van Justitie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ’s-Gravenhage — Interpretazione dell’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia — Figlio di un lavoratore turco che ha risieduto presso quest’ultimo durante almeno tre anni, ma che ha contratto matrimonio in Turchia con un cittadino turco durante il detto periodo senza informarne le autorità competenti
Dispositivo
L’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che:
—
tale disposizione osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale il familiare debitamente autorizzato a raggiungere un lavoratore migrante turco già inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato perde il beneficio dei diritti fondati sul ricongiungimento familiare in virtù della medesima disposizione per il solo fatto di contrarre matrimonio una volta divenuto maggiorenne, pur continuando a coabitare con tale lavoratore durante i primi tre anni del suo soggiorno nello Stato membro ospitante;
—
un cittadino turco al quale, come nel caso della ricorrente nella causa principale, si applica detta disposizione, può validamente rivendicare un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sulla base della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che abbia contratto matrimonio prima della scadenza del periodo di tre anni previsto da detto primo comma, primo trattino, allorché, durante tutto questo periodo, egli ha effettivamente coabitato con il lavoratore migrante turco per il cui tramite è stato ammesso sul territorio di tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare.
(1) GU C 8 del 12.1.2008.
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