16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep Paesi Bassi) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik
(Causa C-485/07) (1)
(Associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Revoca delle clausole di residenza - Portata - Indennità integrativa della pensione d’invalidità versata dallo Stato membro ospitante per garantire ai beneficiari i requisiti minimi di sussistenza - Modifica della normativa nazionale - Soppressione di detta indennità integrativa in caso di residenza del beneficiario fuori dal territorio dello Stato membro interessato)
2011/C 211/04
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Convenuti:H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione dell’art. 9 dell’accordo di associazione, dell’art. 59 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1) e dell’art. 6, n. 1, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60) — Normativa nazionale che prevede la concessione di un supplemento all’indennità versata a titolo dell’assicurazione contro l’incapacità di lavoro al fine di raggiungere il minimo sociale — Limitazione in caso di residenza al di fuori dei Paesi Bassi — Revoca in due tempi diversi a seconda del luogo di residenza e della cittadinanza
Dispositivo
1)
L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie.
2)
L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come l’art. 4 a della legge sulle indennità (Toeslagenwet) 6 novembre 1986, sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, in quanto questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.
3)
L’art. 9 dell’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, non si applica ad una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale.
(1) GU C 22 del 26.1.2008.
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