21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien — Austria) — Procedimento penale a carico di Vladimir Turansky
(Causa C-491/07) (1)
(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Art. 54 - Principio «ne bis in idem» - Ambito di applicazione - Nozione di «persona (…) già (…) giudicata (…) con sentenza definitiva» - Decisione con cui un'autorità di polizia dispone la sospensione di un procedimento penale - Decisione che non estingue l'azione penale e non produce effetti di ne bis in idem secondo il diritto nazionale)
(2009/C 44/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Strafsachen Wien
Imputato nella causa principale
Vladimir Turansky
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht für Strafsachen Wien –Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Interpretazione del principio del «ne bis in idem» — Ambito di applicazione — Decisione mediante la quale un'autorità di polizia mette definitivamente fine al procedimento penale
Dispositivo
Il principio ne bis in idem, sancito dall'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, non si applica ad una decisione mediante la quale un'autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, dispone, in una fase precedente all'incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l'azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato.
(1) GU C 22 del 26.1.2008.
Full & Egal Universal Law Academy