20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/13
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA
(Causa C-509/07) (1)
(Direttiva 87/102/CEE - Tutela dei consumatori - Credito al consumo - Inadempimento del contratto di vendita)
2009/C 141/21
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bergamo
Parti
Ricorrente: Luigi Scarpelli
Convenuta: NEOS Banca SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bergamo — Interpretazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48) — Credito al consumo — Diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore nel caso di inadempimento del contratto di vendita relativo ai beni finanziati dal credito
Dispositivo
L’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.
(1) GU C 37 del 9.2.2008.
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