20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/15
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst
(Causa C-533/07) (1)
(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino - Nozione di «prestazione di servizi» - Concessione di diritti di proprietà intellettuale)
2009/C 141/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch
Convenuta#: Gisela Weller-Lindhorst
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Nozione di «fornitura di servizi» e di «luogo in cui i servizi avrebbero dovuto essere forniti» — Competenza giurisdizionale su una controversia relativa al pagamento di compensi per una licenza di sfruttamento di un’opera musicale
Dispositivo
1)
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.
2)
Al fine di determinare, in applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001, il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo, occorre tuttora fare riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
(1) GU C 37 del 9.2.2008.
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