18.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 346/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-535/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle zone di protezione speciale)
2010/C 346/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: sigg. R. Sauer e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: sigg. E. Riedl, E. Pürgy e K. Drechsel, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e J. Möller, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) e dell’art. 6, n. 2, nel combinato disposto con il successivo art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Omessa designazione, quale zona di protezione speciale, di un territorio idoneo alla conservazione di specie di uccelli («Hansag») e designazione non corretta di un altro territorio («Bassi Tauri») — Omessa predisposizione per le zone di protezione speciale già designate di una tutela giuridica corrispondente ai requisiti dettati dal diritto comunitario
Dispositivo
1)
La Repubblica d’Austria:
—
non avendo proceduto correttamente, sulla base di criteri ornitologici, alla classificazione quale zona di protezione speciale del sito di Hanság, nel Land del Burgenland, e alla delimitazione della zona di protezione speciale dei Bassi Tauri, nel Land della Stiria, in conformità all’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e
—
non avendo conferito alle zone di protezione speciale di Maltsch, di Wiesengebiete im Freiwald, di Pfeifer Anger, di Oberes Donautal e di Untere Traun, nel Land dell’Alta Austria, nonché alla zona di protezione speciale di Verwall, nel Land del Vorarlberg, una tutela giuridica conforme ai requisiti di cui all’art. 4 della direttiva 79/409 e di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 di quest’ultima direttiva,
è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tali disposizioni.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania sopportano le loro spese.
(1) GU C 51 del 23.2.2008.
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