12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA
(Causa C-537/07) (1)
(Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Diritti acquisiti o in corso di acquisizione all’inizio del congedo - Continuità nella percezione di prestazioni di previdenza sociale durante il congedo - Direttiva 79/7/CEE - Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale)
2009/C 220/08
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Madrid
Parti
Ricorrente: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho
Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) — Interpretazione dei punti 6 e 8 della clausola 2 dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CEE (GU L 145, pag. 4) e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) — Normativa nazionale che prevede che l’importo della pensione di invalidità sia calcolato in funzione della remunerazione percepita durante un determinato periodo precedente al verificarsi del fatto generatore della pensione — Congedo parentale a tempo parziale durante tale periodo — Effetti
Dispositivo
1)
La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale.
2)
La clausola 2, punti 6 e 8, dell’accordo quadro sul congedo parentale non osta alla considerazione, nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore, del fatto che quest’ultimo ha beneficiato di un periodo di congedo parentale a tempo parziale, durante il quale ha versato ed acquisito diritti pensionistici proporzionalmente alla retribuzione percepita.
3)
La clausola 2, punto 8, dell’accordo quadro sul congedo parentale non impone obblighi agli Stati membri, fatto salvo quello di esaminare e determinare le questioni previdenziali connesse a tale accordo quadro conformemente alla normativa nazionale. In particolare, essa non impone agli Stati membri di prevedere, durante il periodo del congedo parentale, la continuità della percezione delle prestazioni previdenziali. Detta clausola 2, punto 8, non può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.
4)
Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne e, in particolare, il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, ai sensi della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta a che, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore acquisisca diritti alla pensione di invalidità permanente in funzione dell’orario di lavoro effettuato e della retribuzione percepita e non come se avesse svolto un’attività a tempo pieno.
(1) GU C 64 dell’8.3.2008.
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