4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
(Causa C-538/07) (1)
(Direttiva 92/50/CEE - Art. 29, primo comma - Appalti pubblici di servizi - Normativa nazionale che non autorizza la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione, in modo concorrente, di società aventi fra loro un rapporto di controllo o d’influenza notevole)
2009/C 153/18
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrente: Assitur Srl
Convenuta: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
Con l’intervento di: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione dell’art. 29 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude la partecipazione individuale di imprese collegate o controllate ad un appalto pubblico per la prestazione di servizi
Dispositivo
L’art. 29, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.
Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara.
(1) GU C 37 del 9.2.2008.
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