21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
(Causa C-549/07) (1)
(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 5 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo - Esonero dall'obbligo di compensazione - Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)
(2009/C 44/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Friederike Wallentin-Hermann
Convenuta: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure del caso» — Cancellazione del volo per un guasto al reattore — Tasso di cancellazioni dovute a guasti tecnici molto superiore a quello delle altre compagnie aeree
Dispositivo
1)
L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.
2)
La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.
3)
La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte le misure del caso» ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento.
(1) GU C 64 dell'8.3.2008.
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