13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG
(Causa C-555/07) (1)
(Principio di non discriminazione in base all’età - Direttiva 2000/78/CE - Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 anni - Giustificazione della norma - Normativa nazionale contraria alla direttiva - Ruolo del giudice nazionale)
2010/C 63/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Seda Kücükdeveci
Convenuta: Swedex GmbH & Co. KG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione del principio del divieto di discriminazione in ragione dell’età, nonché della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale relativa ai licenziamenti che prevede termini di preavviso che si prolungano in funzione dell’anzianità di servizio senza tuttavia prendere in considerazione il periodo di lavoro prestato dal lavoratore prima del compimento del venticinquesimo anno di età
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.
2)
È compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio.
(1) GU C 79 del 29.3.2008.
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