1.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 102/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-556/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 894/97 - Rete da posta derivante - Nozione - Rete da pesca denominata «thonaille» - Divieto per la pesca di talune specie - Regolamenti (CEE)n. 2847/93 e (CE) n. 2371/2002 - Mancanza di un sistema di controllo efficace al fine di fare osservare tale divieto)
2009/C 102/11
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik e T. van Rijn, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.–L. During, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Politica comune della pesca — Regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) e (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca — Ammissione della «thonaille» da parte delle autorità nazionali malgrado il divieto comunitario di reti da posta derivanti di lunghezza superiore o pari a 2,5 km — Mancanza di un sistema di controllo efficace per fare osservare tale divieto
Dispositivo
1)
La Repubblica francese, avendo omesso di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l’esercizio della pesca, in particolare alla luce del divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie, e non avendo vigilato affinché fossero adottati provvedimenti appropriati nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di utilizzo di reti da posta derivanti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846 nonché degli artt. 23, nn. 1 e 2, 24 e 25, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
(1) GU C 37 del 9.2.2008.
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