1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Repubblica di Estonia) — Balbiino AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
(Causa C-560/07) (1)
(Adesione dell’Estonia - Misure transitorie - Prodotti agricoli - Zucchero - Scorte eccedenti - Regolamenti (CE) nn. 1972/2003, 60/2004 e 832/2005)
2009/C 180/14
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tallinna Halduskohus
Parti
Ricorrente: Balbiino AS
Convenuti: Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tallinna Halduskohus — Interpretazione degli artt. 6 del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 9, pag. 8) e 4 del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 293, pag. 3), nonché del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3) — Tassa sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli detenute dagli operatori — Metodo di determinazione del quantitativo delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti ai fini dell’imposizione di tale tassa
Dispositivo
1)
L’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, l’art. 6, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché il regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, non ostano ad un provvedimento nazionale, quale la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus), del 7 aprile 2004, come modificata il 25 gennaio 2007, a norma del quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte effettivamente in suo possesso al 1o maggio 2004 le scorte di riporto definite come la media delle scorte detenute al 1o maggio dei quattro esercizi precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente alla crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso periodo.
2)
Il regolamento n. 1972/2003 non osta a che la totalità delle scorte in possesso di un operatore al 1o maggio 2004 venga considerata eccedente se risulta provato, sulla base di indizi concordanti, che tali scorte non presentano un carattere normale in rapporto all’attività di tale operatore, bensì sono state costituite a fini speculativi.
3)
L’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento n. 60/2004 non ostano ad un provvedimento nazionale ai sensi del quale un operatore che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1o maggio 2004 sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre, vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.
4)
I regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non ostano alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in occasione dell’immissione in commercio delle scorte eccedenti dopo il 1o maggio 2004.
5)
L’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 non può essere interpretato nel senso che un aumento della capacità di stoccaggio di un operatore nel corso dell’anno che precede l’adesione giustifica una riduzione delle scorte eccedenti, indipendentemente dall’evoluzione ulteriore dell’attività economica del detentore di tali scorte, dal volume di trasformazione e dall’importanza delle scorte medesime.
6)
L’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché il suddetto avviso sia stato emesso dalle autorità nazionali sino a tale data inclusa.
(1) GU C 64 dell’8.3.2008.
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